Facendo seguito all'intervento di qualche giorno fa relativo alla censura di Gigliola Cinquetti per il suo brano Sì, e sgomento per la continua propaganda di innumerevoli personaggi più o meno sospetti a favore dell'astensione, sono a andato a cercare cosa dice la legge al riguardo. Beh, gli esiti sono piuttosto sconcertanti.
Il Testo Unico delle leggi elettorali, Titolo VII, recita testualmente:
"Il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio, l'esercente di un servizio di pubblica necessità, il ministro di qualsiasi culto, chiunque investito di un pubblico potere o funzione civile o militare, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse, si adopera a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di candidati od a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati o ad indurli all'astensione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000."
In altri termini, il "piacione" Rutelli, il vescovo oltranzista Ruini ed il suo capufficio, i presidenti delle Camere Pera e Casini, presidenti di regioni, di provincia, sindaci e insegnanti, insomma "chiunque investito di un pubblico potere o funzione civile e militare", è passibile di reclusione da 6 mesi a 3 anni se propaganda l'astensione dal voto.
Certo, ci sarebbe il mito che, nei referendum, l'astensione è legittima e sinanche prevista dalla legge. Già, quale legge? La Legge 25 Maggio 1970, n. 352 recante "Norme sui referendum previsti dalla Costituzione" all'art. 51 recita invece così:
"Le disposizioni penali, contenute nel titolo VII del Testo Unico delle leggi per la elezione della camera dei deputati, si applicano anche con riferimento alle disposizioni della presente legge.
Le sanzioni previste dagli articoli 96, 97 e 98 del suddetto testo unico si applicano anche quando i fatti negli articoli stessi contemplati riguardino le firme per richiesta di referendum o per proposte di leggi, o voti o astensioni di voto relativamente ai referendum disciplinati nei titoli I, II e III della presente legge.
Le sanzioni previste dall'articolo 103 del suddetto testo unico si applicano anche quando i fatti previsti nell'articolo medesimo riguardino espressioni di voto relative all'oggetto del referendum."
Sorpresa! Propagandare l'astensione al referendum è reato! E si sa che la legge non ammette ignoranza. E per la verità l'azione penale sarebbe anche obbligatoria. Possibile che nessun magistrato abbia sentito le dichiarazioni della banda astensionista? Già, forse sono troppo impegnati a dare la caccia a chi si scambia file via internet...
05 giugno 2005
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